Secondo l’articolo 1117 del codice civile vengono considerate "oggetto di proprietà comune" dei condomini (cioè dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal "titolo"):
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili ed, in genere, tutte le parti dell’edificio necessarie all’"uso comune";
2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per gli altri servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti ed, inoltre, le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà "esclusiva" dei singoli condomini. Il diritto di ciascun condomino sulle "cose comuni" è proporzionale al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene a meno che il "titolo" non disponga diversamente. Il "titolo" è l’atto o l’insieme di atti che hanno dato vita al condominio.